Art. 12.
(Coordinamento e autonomia tributaria degli enti locali).

      1. La legge statale individua i tributi propri dei comuni e delle province, ne definisce presupposti, soggetti passivi e basi imponibili e stabilisce le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale.
      2. Ai sensi del presente articolo, i tributi propri dei comuni sono i seguenti:

          a) imposta comunale sugli immobili (ICI);

          b) imposta di scopo;

          c) imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

          d) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni;

 

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          e) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU);

          f) addizionale comunale all'IRPEF;

          g) addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica;

          h) addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, limitatamente alla quota dei proventi spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

      3. Ai sensi del presente articolo, i tributi propri delle province sono i seguenti:

          a) imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico;

          b) tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle province;

          c) addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica;

          d) tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.

      4. Le regioni, nell'ambito dei loro poteri legislativi in materia tributaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), possono istituire nuovi tributi comunali e provinciali nel proprio territorio, definendo gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.
      5. Gli enti locali dispongono del potere di modificare le aliquote dei tributi loro attribuiti dalle leggi nonché di introdurre agevolazioni, entro i limiti fissati dalle stesse leggi.
      6. Gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore e delle delibere delle autorità di vigilanza, stabiliscono in piena autonomia le tariffe per le prestazioni o i servizi offerti anche su richiesta di singoli cittadini.

 

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